Statuto dell’Associazione Dschola
ARTICOLO 1 (DENOMINAZIONE)
E’ costituita un’Associazione denominata Dschola – Le scuole per le scuole siglabile “Dschola”.
ARTICOLO 2 (SEDE)
L’ Associazione ha sede legale presso l’istituto scolastico, sede di servizio del Presidente.
ARTICOLO 3 (SCOPO)
L’Associazione non ha fini di lucro, opera principalmente sul territorio delle regioni Piemonte e Valle d’Aosta, ha finalità esclusivamente scientifiche e culturali e promuove la piena valorizzazione della dimensione informatica della cultura, con particolare riferimento al tema della didattica.
In particolare l’Associazione, anche attraverso la collaborazione con i diversi soggetti che operano nel campo della formazione, dell’istruzione e della ricerca, si prefigge di:
- favorire lo sviluppo ed il coordinamento di iniziative sul tema dell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle scuole e nelle sedi didattiche;
- favorire la diffusione del modello sperimentato a livello nazionale ed internazionale, relativamente all’istituzione di Centri di Servizio, Animazione e Sperimentazione, intesi come reti di scuole al servizio di altre scuole;
- promuovere lo studio, la ricerca, la sperimentazione e l’utilizzo di ambienti di apprendimento innovativi basati sul modello della condivisione della conoscenza e dell’inclusione socio culturale, anche in riferimento alle problematiche della disabilità;
- promuovere e favorire la diffusione delle principali esperienze nei campi suddetti, attraverso la collaborazione con il mondo della cultura e, in particolare, i contatti fra organismi, enti e persone, l’organizzazione di convegni, manifestazioni e altre iniziative;
- organizzare e gestire direttamente o indirettamente iniziative di formazione;
- partecipare a progetti nazionali ed internazionali e ad azioni volte a costruire partneriati con altre scuole
- “favorire la visibilità delle azioni intraprese e dei risultati conseguiti attraverso iniziative editoriali di qualsiasi tipo, in modalità sia cartacea, sia elettronica”.
L’Associazione si avvale del sito http://www.dschola.it come strumento per la promozione e la diffusione delle proprie iniziative.
Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali l’Associazione può costituire commissioni o comitati scientifici e/o culturali.
L’Associazione può compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari funzionalmente connesse con la realizzazione del predetto scopo, ma non può svolgere attività diverse da quelle statutarie ed istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
ARTICOLO 4 (DURATA)
La durata dell’Associazione viene stabilita a tempo indeterminato, fatto salvo il verificarsi dei fatti previsti dall’art. 27 cod. civ.
ARTICOLO 5 (PATRIMONIO)
L’Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi utilizzando il proprio patrimonio che è costituito:
- dalle quote ordinarie annuali e da quelle straordinarie versate dagli Associati anche in sede di costituzione;
- da lasciti, donazioni, oblazioni, erogazioni liberali, eredità, legati mobiliari ed immobiliari;
- dai beni mobili ed immobili ricevuti da soggetti pubblici e privati;
- dai contributi, sovvenzioni e finanziamenti di soggetti pubblici e privati nazionali ed internazionali;
- da eventuali altre entrate ed acquisizioni;
- dal ricavato delle manifestazioni e delle attività organizzate dall’Associazione;
- dai redditi del patrimonio.
ARTICOLO 6 (ASSOCIATI)
Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione tutti i soggetti, pubblici e privati, e le persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione, ne accettano lo statuto e sono accolti come associati secondo le modalità previste dal presente statuto. In particolare possono far parte dell’associazione:
- Le scuole di ogni ordine e grado
- Le forme associative e/o reti di scuole ai sensi del Regolamento sull’autonomia scolastica
- I consorzi pubblici e privati operanti nel settore scolastico
- I Centri di ricerca operanti nel settore scolastico ed accreditati presso il MIUR
- Gli Enti accademici e di ricerca
- Le ONLUS e le associazioni operanti nel settore dell’istruzione, della formazione e della ricerca
- Gli Enti e le Amministrazioni Pubbliche
- Le persone fisiche
Gli Associati si distinguono in:
- Associati Fondatori;
- Associati Ordinari;
- Associati Sostenitori;
- Associato Onorari.
ARTICOLO 7 (ASSOCIATI FONDATORI)
Sono Associati Fondatori coloro che partecipano all’atto costitutivo dell’Associazione e coloro che, dietro loro domanda, vengano ammessi a tale categoria dall’Assemblea degli Associati con il consenso unanime degli altri Associati Fondatori.
ARTICOLO 8 (ASSOCIATI ORDINARI)
Sono Associati Ordinari coloro che vengono ammessi con delibera del Consiglio Direttivo, dietro loro richiesta.
ARTICOLO 9 (ASSOCIATI SOSTENITORI)
Sono Associati Sostenitori tutti gli Associati che pagano una quota pari ad almeno cinque volte quella prevista per gli Associati Ordinari.
ARTICOLO 10 (ASSOCIATI ONORARI)
Sono Associati Onorari le persone fisiche ed i soggetti, pubblici o privati, che, avendo reso un particolare servizio all’Associazione, vengono riconosciuti come tali dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 11 (DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI)
L’esercizio dei diritti dell’associato e l’accesso all’attività sociale sono subordinati all’effettivo versamento della quota associativa, non inferiore all’importo determinato annualmente dall’Assemblea, nonché al versamento di quant’altro dovuto nei termini e secondo le modalità stabilite dall’Assemblea ovvero dallo statuto.
Gli associati sono tenuti solamente a versare le rispettive quote associative e non assumono alcuna responsabilità per le obbligazioni dell’Associazione.
Gli associati in mora nel pagamento della quota non hanno diritto di partecipazione e di voto nell’assemblea, né di presentare associati. E’ tuttavia in facoltà del Presidente ammettere all’assemblea e far votare quegli associati in mora che, a suo giudizio, forniscono idonea documentazione che il loro pagamento è in corso.
Tutti i membri dell’associazione sono tenuti ad usare standard aperti nelle comunicazioni in rete relative all’associazione.
Tutti i diritti sul materiale prodotto con i mezzi dell’Associazione e su tutto il materiale altrimenti circolante all’interno dell’Associazione devono intendersi dell’Associazione secondo quanto disposto dalla Legge.
ARTICOLO 12 (RECESSO ED ESCLUSIONE)
Gli associati cessano di far parte dell’Associazione per recesso volontario o per esclusione.
L’esclusione dell’associato per grave e giusta causa può essere deliberata soltanto dall’assemblea degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo e sentito l’interessato.
L’associato che intende recedere deve comunicarlo per iscritto al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima della fine dell’anno solare; in difetto l’iscrizione si intende rinnovata per l’anno successivo con conseguente obbligo di pagamento della quota.
Gli associati in mora nel pagamento della quota per due anni consecutivi decadono automaticamente dall’Associazione.
Gli associati receduti, esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione non possono riavere le quote versate e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
ARTICOLO 13 (QUOTE ASSOCIATIVE)
Le quote associative si distinguono in ordinarie e straordinarie.
Sono ordinarie quelle fissate come quota di iscrizione e come quota annuale.
Le quote ordinarie sono fissate annualmente dal Consiglio Direttivo e sono dovute, unitamente a quelle straordinarie, dagli Associati Ordinari e Fondatori.
Sono straordinarie quelle fissate una tantum dall’assemblea straordinaria.
Gli Associati Sostenitori sono obbligati al versamento delle quote ordinarie in misura di almeno cinque volte superiore a quelle dovute dagli Associati Ordinari.
Gli Associati Onorari non sono obbligati al versamento di alcuna quota.
Le quote ordinarie sono dovuti ad anno sociale indipendentemente dal tempo in cui il nuovo Associato è stato iscritto.
L’Associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dell’Associazione ha l’obbligo di versare le quote ordinarie e straordinarie stabilite per tutta la durata dell’esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di Associato, fatto salvo quanto previsto nel precedente articolo 12.
ARTICOLO 14 (ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE)
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli Associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
ARTICOLO 15 (ASSEMBLEA)
L’Assemblea è Ordinaria e Straordinaria.
L’Assemblea degli Associati è convocata anche fuori della sede sociale dal Presidente del Consiglio Direttivo, mediante lettera raccomandata da inviarsi a ciascun Associato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza ed indicante la data, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno della riunione.
L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno due volte l’anno e precisamente:
- entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio consuntivo;
- entro il mese di novembre per l’approvazione del bilancio preventivo e per la determinazione dell’ammontare delle quote dovute nell’anno successivo.
L’Assemblea è inoltre convocata per le deliberazioni di sua competenza ogni qual volta il Presidente del Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.
L’Assemblea deve essere convocata se ne è fatta richiesta scritta da almeno un decimo degli Associati in regola con il pagamento delle quote associative, a norma dell’art. 20 del Codice Civile.
ARTICOLO 16 (DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO)
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti gli Associati che risultano ammessi nell’Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l’adunanza.
Hanno diritto di voto i Soci Fondatori, Ordinari e Sostenitori che possono farsi rappresentare nell’Assemblea da un altro Associato mediante delega scritta.
Gli aventi diritto al voto non possono ricevere più di due deleghe.
ARTICOLO 17 (COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA)
L’assemblea Ordinaria delibera:
a) sull’approvazione della relazione annuale del Consiglio Direttivo sull’attività svolta dall’Associazione;
b) sull’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo;
c) sull’ammontare delle quote ordinarie dovute anno per anno, col vincolo che la quota ordinaria non può essere aumentata in misura maggiore del 10% rispetto a quella dell’anno precedente;
d) sull’attribuzione della qualifica di Associato Fondatore;
e) sulla nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
f) sulla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
g) su qualsiasi delibera ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo ed attinente l’Associazione e lo stato di socio;
h) sull’approvazione di regolamenti interni e sulle loro modifiche;
i) sull’eventuale nomina dei componenti il Collegio dei Probiviri, previa fissazione del loro numero, della durata della loro carica, delle loro funzioni e della loro eventuale remunerazione;
l) sulla nomina dei componenti le commissioni o comitati scientifici e/o culturali, previa fissazione del loro numero e delle loro funzioni;
m) su quanto altro ad essa demandato per legge o per Statuto.
L’Assemblea Straordinaria delibera:
a) sulla richiesta e sulla determinazione dell’ammontare delle quote straordinarie;
b) sulle modifiche dello statuto;
c) sullo scioglimento dell’Associazione, la nomina di uno o più liquidatori e la destinazione dei beni residuali.
ARTICOLO 18 (MAGGIORANZE)
L’Assemblea Ordinaria in prima convocazione delibera col voto favorevole di tanti Associati che rappresentano in proprio o per delega almeno la metà più uno del numero degli Associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione l’Assemblea Ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera col voto favorevole di tanti Associati che rappresentano in proprio o per delega la maggioranza degli Associati presenti.
L’Assemblea Straordinaria sia in prima sia in seconda convocazione delibera col voto favorevole di tanti Associati che rappresentano in proprio o per delega almeno il 75% (settantacinque per cento) del numero degli Associati aventi diritto al voto e comunque con il voto favorevole della maggioranza dei Soci Fondatori.
ARTICOLO 19 (PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA)
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona designata dall’Assemblea stessa.
Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario che lo assiste.
Il Presidente dell’Assemblea constata la regolarità delle deleghe ed il diritto ad intervenire e votare in Assemblea e regola lo svolgimento dei lavori assembleari.
Delle riunioni di Assemblea viene redatto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
ARTICOLO 20 (AMMINISTRAZIONE)
L’Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo composto fino a sette membri, di cui almeno quattro devono essere scelti tra nominativi indicati dai Soci Fondatori; due di questi ultimi devono essere rappresentativi delle realtà esterne alla provincia di Torino.
La nomina dei Consiglieri spetta all’Assemblea ordinaria.
I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
La carica di Consigliere è gratuita, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute in ragione dell’ufficio.
ARTICOLO 21 (PRESIDENTE)
Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il Presidente scegliendolo tra i Consiglieri Soci Fondatori, e, ove lo ritenga opportuno, un Vice Presidente e, al di fuori del proprio ambito, un Direttore, determinandone i poteri.
Se vengono a mancare per qualsiasi causa:
- uno o più Consiglieri, quelli rimasti in carica provvedono a sostituirli cooptando persone idonee a ricoprire l’incarico; i Consiglieri così cooptati restano in carica fino alla prima Assemblea successiva;
- almeno la metà dei Consiglieri, si intende decaduto l’intero Consiglio, il quale ha il solo dovere di convocare l’Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo;
- tutti i Consiglieri, l’Assemblea per la loro sostituzione deve essere convocata d’urgenza dal Collegio dei Revisori dei Conti, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
ARTICOLO 22 (RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO)
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente nella sede sociale o altrove con lettera raccomandata, telefax o posta elettronica inviata almeno sette giorni prima al domicilio di ciascun Consigliere ed indicante la data, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno della riunione.
In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con preavviso di almeno trentasei ore.
In difetto di tali formalità e termini, il Consiglio Direttivo delibera validamente con la sola presenza di tutti i Consiglieri in carica.
Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno due volte all’anno per redigere il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo e comunque quando ne sia fatta richiesta scritta da parte di almeno tre Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente o, in caso di loro assenza, dal membro più anziano di età.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
I verbali delle riunioni, trascritti nell’apposito libro sociale tenuto sotto la responsabilità del Presidente, sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
ARTICOLO 23 (POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO)
Al Consiglio Direttivo è affidata la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, la promozione e l’organizzazione dell’attività sociale, la erogazione dei mezzi di cui dispone l’Associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente statuto.
Il Consiglio in particolare ed a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
a) predispone il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;
b) delibera l’ammissione degli Associati Ordinari e l’attribuzione della qualifica di Associato Onorario e propone all’Assemblea l’esclusione degli Associati;
c) può nominare, ove lo ritenga opportuno, un Vice Presidente ed un Direttore determinandone i poteri;
d) provvede all’accettazione di oblazioni, di erogazioni liberali, di contributi e di finanziamenti ed alla stipulazione di convenzioni con soggetti pubblici e privati;
e) stipula gli acquisti, anche a titolo gratuito e di comodato, e le alienazioni dei beni mobili ed immobili necessari al funzionamento dell’Associazione;
f) assume e licenzia il personale, anche dirigente, determinandone trattamento retributivo, compiti e poteri;
g) stipula mutui ed aperture di credito, nonché ogni altra operazione bancaria ritenuta necessaria od utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
h) liquida le spese di trasferta;
i) propone alla Assemblea la partecipazione in soggetti pubblici e privati le cui attività risultino correlate con quelle dell’Associazione;
l) transige le liti attive e passive e nomina avvocati ed arbitri anche irrituali;
m) predispone Regolamenti interni da sottoporre all’approvazione della Assemblea.
ARTICOLO 24 (RAPPRESENTANZA)
La firma sociale e la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice Presidente.
La firma sociale e la rappresentanza spettano pure, nei limiti dei poteri delegati, a quegli altri Consiglieri i ai quali siano stati delegati determinati poteri dal Consiglio.
ARTICOLO 25 (ESERCIZI SOCIALI)
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio consuntivo.
I saldi attivi risultanti dal rendiconto e le riserve non possono essere distribuiti, neppure in modo indiretto, ai soci, salvo diverse disposizioni di legge.
Gli utili devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.
ARTICOLO 26 (COLLEGIO DEI REVISORI)
La gestione finanziaria dell’Associazione è soggetta al controllo di un Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri di indiscussa capacità professionale e dirittura morale.
Il Collegio dei Revisori è nominato dall’Assemblea, dura in carica tre anni, è rieleggibile ed esercita le sue funzioni con diritto-dovere di esaminare libri, registri ed atti, di effettuare verifiche di cassa, di assistere alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
Il Collegio dei Revisori predispone le relazioni a corredo del bilancio preventivo e consuntivo.
ARTICOLO 27 (SCIOGLIMENTO)
L’Associazione si estingue nel caso in cui non possa più perseguire le sue finalità, per decisione dell’assemblea assunta con le maggioranze previste dalla legge e dal presente statuto, per la riduzione del numero degli Associati a meno di cinque ovvero negli altri casi previsti dalla legge.
Nel caso di scioglimento dell’Associazione, per qualsiasi causa, l’Assemblea degli Associati:
– determina le modalità della liquidazione e della devoluzione del patrimonio residuo ad altri soggetti aventi fini analoghi;
– nomina uno o più liquidatori, anche fra i non Associati, fissandone i poteri.
ARTICOLO 28 (CLAUSOLA COMPROMISSORIA)
Qualsiasi controversia dovesse sorgere anche per l’interpretazione del presente statuto tra gli associati ovvero tra l’Associazione e gli associati deve essere obbligatoriamente devoluta alla determinazione di un Collegio Arbitrale formato da tre arbitri, i quali giudicheranno secondo diritto e nel rispetto delle procedure e formalità previste dagli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.
Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Torino, il quale nomina anche l’arbitro per la parte che non vi avesse provveduto.
ARTICOLO 29 (NORME FINALI)
Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le norme previste dalla legge e dal Regolamento dell’Associazione che disciplina l’ordinaria gestione.
Visto per inserzione e deposito.
Torino, lì